Art. 2.
(Interventi per il porto di Oristano).

      1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è sostituito dal seguente:

      «5. Ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, il porto di Oristano è classificato porto di rilevanza economica nazionale mediante

 

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inserimento nella categoria II, classe II, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge n. 84 del 1994, anche in deroga al disposto del comma 8 dell'articolo 6. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, di ammodernamento e di riqualificazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413».